Nuove regole, vecchi obblighi: come cambia la formazione in sicurezza nel 2025

Dopo anni di attesa, il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è realtà. Approvato il 17 aprile 2025, e pubblicato in Gazzetta il 24 maggio, questo documento segna un passaggio fondamentale per aziende, formatori e lavoratori: aggiorna, semplifica e uniforma le regole sui corsi obbligatori, sui soggetti formatori e sulle modalità di erogazione.

Ma cosa cambia davvero rispetto al passato per le aziende? Quali sono le novità operative che chi lavora nel settore – o gestisce la sicurezza in azienda – deve conoscere e applicare da subito?

In un panorama normativo spesso difficile da interpretare, questa guida vuole essere uno strumento pratico, diretto e aggiornato, pensato per orientarti senza ambiguità tra nuove definizioni, obblighi formativi, durate dei corsi e requisiti per formatori e partecipanti. Dai corsi base per lavoratori e preposti fino alla formazione in spazi confinati, passando per RSPP, attrezzature e aggiornamenti: abbiamo raccolto tutto quello che serve sapere in un’unica sintesi chiara e operativa.

Che tu sia un RSPP, un datore di lavoro o un formatore, questa guida ti aiuterà a capire cosa fare, entro quando e con quali strumenti.

Per cui, buona lettura!

Formazione dei lavoratori: cosa cambia

Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 non modifica sostanzialmente i contenuti e la durata della formazione obbligatoria per i lavoratori, confermando quanto già previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011.

Durata dei corsi:

  • Formazione generale: minimo 4 ore per tutti i lavoratori;
  • Formazione specifica:
    • 4 ore per aziende a rischio basso;
    • 8 ore per aziende a rischio medio;
    • 12 ore per aziende a rischio alto.

La classificazione del rischio continua a basarsi sul codice ATECO 2007, analogamente al sistema in vigore dal 2011. Rimane altresì valida la possibilità per i lavoratori che non accedano, nemmeno saltuariamente, ai reparti produttivi, di frequentare i corsi riferiti alla classe di rischio basso.

Aggiornamento:

  • Periodicità quinquennale;
  • Durata minima: 6 ore;
  • Modalità: possibile anche in e-learning (per rischio basso e aggiornamento).

Verifica dell’apprendimento:

  • Obbligatoria sia nei corsi base sia di aggiornamento;
  • Test di almeno 30 domande con tre risposte alternative;
  • Superamento con almeno il 70% di risposte corrette.

Soggetti formatori:

Il nuovo Accordo stabilisce che solo soggetti accreditati o autorizzati possano erogare formazione, superando la genericità prevista nel 2011. È un passo avanti in termini di qualità e controllo.

Formazione dei preposti: le novità

Il percorso formativo per i preposti prevede, come nel precedente Accordo, la partecipazione preliminare ai corsi per lavoratori (generale e specifica). Tuttavia, il nuovo Accordo amplia i contenuti e introduce modifiche importanti.

Struttura del corso:

  • Durata minima: 12 ore (contro le 8 precedenti);
  • Moduli previsti:
  1. Giuridico-normativo;
  2. Gestione e organizzazione della sicurezza;
  3. Valutazione dei rischi e controllo operativo;
  4. Comunicazione e informazione.

Non è ammessa la modalità e-learning, né per il corso base né per l’aggiornamento.

Verifica dell’apprendimento:

  • Test di almeno 30 domande con tre risposte alternative;
  • Esito positivo con almeno il 70% di risposte corrette.

Aggiornamento:

  • Periodicità biennale, come da Legge 215/2021;
  • Durata minima: 6 ore;
  • Verifica dell’apprendimento obbligatoria (test di almeno 10 domande, 70% risposte corrette).

Termine transitorio:

I preposti che non abbiano aggiornato la formazione da più di due anni devono completare il corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Formazione dei dirigenti: nuove disposizioni

Il corso per dirigenti subisce una revisione nella durata ma viene integrato con un modulo specialistico per contesti specifici.

Durata e contenuti:

  • Corso base: 12 ore (anziché 16);
  • Modulo aggiuntivo “Cantieri”: 6 ore, obbligatorio per i dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili (art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/08).

Aggiornamento:

  • Periodicità quinquennale;
  • Durata minima: 6 ore;
  • È consentita l’erogazione anche in modalità e-learning.

Formazione del datore di lavoro

Per la prima volta viene formalmente introdotto un corso di formazione specifico per i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che assumano il ruolo di RSPP.

Corso base:

  • Durata: 16 ore;
  • Moduli:
    • Giuridico-normativo;
    • Organizzazione e gestione della sicurezza.

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, è obbligatorio il modulo “Cantieri” di 6 ore, identico a quello previsto per i dirigenti.

Aggiornamento:

  • Periodicità quinquennale;
  • Durata minima: 6 ore;
  • È ammessa la modalità e-learning per tutti i moduli.

Tempistiche:

I datori di lavoro in carica devono completare il percorso formativo entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (DL SPP)

Il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dovrà completare un percorso articolato, aggiuntivo rispetto al corso base.

Percorso formativo:

  • Modulo comune (valido per tutti i settori): 8 ore, con esercitazione pratica per la redazione di un DVR in base al settore ATECO;
  • Moduli integrativi settoriali:
    • Agricoltura, silvicoltura, zootecnia (16 ore);
    • Pesca (12 ore);
    • Costruzioni (16 ore);
    • Chimico – petrolchimico (16 ore).

Modalità:

  • La formazione base non può essere svolta in e-learning;
  • L’aggiornamento quinquennale (8 ore) può invece essere erogato anche a distanza.

Formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Dopo oltre 10 anni di attesa, il nuovo Accordo definisce i criteri formativi per le attività in spazi confinati, come previsto dal D.P.R. 177/2011.

Struttura del corso (durata minima 12 ore):

  • Modulo giuridico-tecnico: 4 ore
  • Modulo pratico: 8 ore

Modalità: esclusivamente in presenza (no e-learning o videoconferenza)

Contenuti della parte pratica:

  • Procedure in caso di emergenza (incendio, gas tossici, anossia, recupero infortunati)
  • Uso e simulazione con:
    • DPI
    • APVR (Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie)
    • Imbracature, tripodi, rilevatori di gas
    • Sistemi di comunicazione e segnalazione

Aggiornamento:

  • Ogni 5 anni
  • Durata: minimo 4 ore, solo in presenza

Formazione pregressa:

  • Riconosciuta se conforme ai nuovi contenuti.
  • In caso contrario: obbligo di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Requisiti dei docenti:

  • Modulo giuridico-tecnico: qualifica da formatore secondo D.I. 6/3/13 + almeno 3 anni di esperienza nel settore
  • Modulo pratico: come sopra, ma con esperienza professionale pratica

Formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature (art. 73, comma 5)

Non vi sono modifiche sostanziali ai corsi già previsti dall’Accordo del 22/02/2012, ma il nuovo Accordo 2025 introduce importanti precisazioni e nuove attrezzature.

Principali precisazioni:

  • L’abilitazione all’uso dell’attrezzatura non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08.
  • Il datore di lavoro deve fornire anche formazione su:
    • Procedure aziendali
    • Rischi specifici del contesto operativo

Nuove attrezzature con abilitazione obbligatoria:

  1. Macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 4h teorico + 4h pratica
  2. Caricatori per movimentazione materiali (CMM): 4h teorico + 4h pratica
  3. Carriponte / Gru a cavalletto:
    • Comando in cabina: 4h teorico + 6h pratica
    • Comando pensile/radiocomando: 4h teorico + 7h pratica
    • Comando misto: 4h teorico + 7h pratica

I corsi devono essere conclusi entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi già svolti e conformi sono riconosciuti.

Aggiornamento:

  • Ogni 5 anni
  • Durata: minimo 4 ore, parte pratica

Un nuovo capitolo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta avvenuta nei giorni scorsi, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 stipulato porta ufficialmente, in estrema sintesi, a una significativa evoluzione verso:

  1. Maggior qualità (verifica di efficacia, requisiti entità formative, docenti qualificati);
  2. Uniformità nazionale (contenuti, durate, modalità);
  3. Maggiore rigore sulla tracciabilità e sul controllo.

Queste innovazioni non stravolgono completamente le regole preesistenti, ma integrano e migliorano la sicurezza giuridica, l’efficacia formativa e il controllo sulle attività.

La sicurezza sul lavoro è un tema serio, che affrontiamo da oltre 12 anni come player del settore, con un servizio a 360 gradi che spazia dalla consulenza alla redazione del DVR, passando per la formazione obbligatoria e non. Contattaci oggi stesso, previeni ogni rischio con Human Factory:

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