Nuove regole, vecchi obblighi: come cambia la formazione in sicurezza nel 2025
Dopo anni di attesa, il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è realtà. Approvato il 17 aprile 2025, e pubblicato in Gazzetta il 24 maggio, questo documento segna un passaggio fondamentale per aziende, formatori e lavoratori: aggiorna, semplifica e uniforma le regole sui corsi obbligatori, sui soggetti formatori e sulle modalità di erogazione.
Ma cosa cambia davvero rispetto al passato per le aziende? Quali sono le novità operative che chi lavora nel settore – o gestisce la sicurezza in azienda – deve conoscere e applicare da subito?
In un panorama normativo spesso difficile da interpretare, questa guida vuole essere uno strumento pratico, diretto e aggiornato, pensato per orientarti senza ambiguità tra nuove definizioni, obblighi formativi, durate dei corsi e requisiti per formatori e partecipanti. Dai corsi base per lavoratori e preposti fino alla formazione in spazi confinati, passando per RSPP, attrezzature e aggiornamenti: abbiamo raccolto tutto quello che serve sapere in un’unica sintesi chiara e operativa.
Che tu sia un RSPP, un datore di lavoro o un formatore, questa guida ti aiuterà a capire cosa fare, entro quando e con quali strumenti.
Per cui, buona lettura!
Formazione dei lavoratori: cosa cambia
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 non modifica sostanzialmente i contenuti e la durata della formazione obbligatoria per i lavoratori, confermando quanto già previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011.
Durata dei corsi:
- Formazione generale: minimo 4 ore per tutti i lavoratori;
- Formazione specifica:
- 4 ore per aziende a rischio basso;
- 8 ore per aziende a rischio medio;
- 12 ore per aziende a rischio alto.
La classificazione del rischio continua a basarsi sul codice ATECO 2007, analogamente al sistema in vigore dal 2011. Rimane altresì valida la possibilità per i lavoratori che non accedano, nemmeno saltuariamente, ai reparti produttivi, di frequentare i corsi riferiti alla classe di rischio basso.
Aggiornamento:
- Periodicità quinquennale;
- Durata minima: 6 ore;
- Modalità: possibile anche in e-learning (per rischio basso e aggiornamento).
Verifica dell’apprendimento:
- Obbligatoria sia nei corsi base sia di aggiornamento;
- Test di almeno 30 domande con tre risposte alternative;
- Superamento con almeno il 70% di risposte corrette.
Soggetti formatori:
Il nuovo Accordo stabilisce che solo soggetti accreditati o autorizzati possano erogare formazione, superando la genericità prevista nel 2011. È un passo avanti in termini di qualità e controllo.
Formazione dei preposti: le novità
Il percorso formativo per i preposti prevede, come nel precedente Accordo, la partecipazione preliminare ai corsi per lavoratori (generale e specifica). Tuttavia, il nuovo Accordo amplia i contenuti e introduce modifiche importanti.
Struttura del corso:
- Durata minima: 12 ore (contro le 8 precedenti);
- Moduli previsti:
- Giuridico-normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Valutazione dei rischi e controllo operativo;
- Comunicazione e informazione.
Non è ammessa la modalità e-learning, né per il corso base né per l’aggiornamento.
Verifica dell’apprendimento:
- Test di almeno 30 domande con tre risposte alternative;
- Esito positivo con almeno il 70% di risposte corrette.
Aggiornamento:
- Periodicità biennale, come da Legge 215/2021;
- Durata minima: 6 ore;
- Verifica dell’apprendimento obbligatoria (test di almeno 10 domande, 70% risposte corrette).
Termine transitorio:
I preposti che non abbiano aggiornato la formazione da più di due anni devono completare il corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Formazione dei dirigenti: nuove disposizioni
Il corso per dirigenti subisce una revisione nella durata ma viene integrato con un modulo specialistico per contesti specifici.
Durata e contenuti:
- Corso base: 12 ore (anziché 16);
- Modulo aggiuntivo “Cantieri”: 6 ore, obbligatorio per i dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili (art. 97, comma 3-ter, D.Lgs. 81/08).
Aggiornamento:
- Periodicità quinquennale;
- Durata minima: 6 ore;
- È consentita l’erogazione anche in modalità e-learning.
Formazione del datore di lavoro
Per la prima volta viene formalmente introdotto un corso di formazione specifico per i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che assumano il ruolo di RSPP.
Corso base:
- Durata: 16 ore;
- Moduli:
- Giuridico-normativo;
- Organizzazione e gestione della sicurezza.
Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, è obbligatorio il modulo “Cantieri” di 6 ore, identico a quello previsto per i dirigenti.
Aggiornamento:
- Periodicità quinquennale;
- Durata minima: 6 ore;
- È ammessa la modalità e-learning per tutti i moduli.
Tempistiche:
I datori di lavoro in carica devono completare il percorso formativo entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione (DL SPP)
Il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dovrà completare un percorso articolato, aggiuntivo rispetto al corso base.
Percorso formativo:
- Modulo comune (valido per tutti i settori): 8 ore, con esercitazione pratica per la redazione di un DVR in base al settore ATECO;
- Moduli integrativi settoriali:
- Agricoltura, silvicoltura, zootecnia (16 ore);
- Pesca (12 ore);
- Costruzioni (16 ore);
- Chimico – petrolchimico (16 ore).
Modalità:
- La formazione base non può essere svolta in e-learning;
- L’aggiornamento quinquennale (8 ore) può invece essere erogato anche a distanza.
Formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Dopo oltre 10 anni di attesa, il nuovo Accordo definisce i criteri formativi per le attività in spazi confinati, come previsto dal D.P.R. 177/2011.
Struttura del corso (durata minima 12 ore):
- Modulo giuridico-tecnico: 4 ore
- Modulo pratico: 8 ore
Modalità: esclusivamente in presenza (no e-learning o videoconferenza)
Contenuti della parte pratica:
- Procedure in caso di emergenza (incendio, gas tossici, anossia, recupero infortunati)
- Uso e simulazione con:
- DPI
- APVR (Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie)
- Imbracature, tripodi, rilevatori di gas
- Sistemi di comunicazione e segnalazione
Aggiornamento:
- Ogni 5 anni
- Durata: minimo 4 ore, solo in presenza
Formazione pregressa:
- Riconosciuta se conforme ai nuovi contenuti.
- In caso contrario: obbligo di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Requisiti dei docenti:
- Modulo giuridico-tecnico: qualifica da formatore secondo D.I. 6/3/13 + almeno 3 anni di esperienza nel settore
- Modulo pratico: come sopra, ma con esperienza professionale pratica
Formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature (art. 73, comma 5)
Non vi sono modifiche sostanziali ai corsi già previsti dall’Accordo del 22/02/2012, ma il nuovo Accordo 2025 introduce importanti precisazioni e nuove attrezzature.
Principali precisazioni:
- L’abilitazione all’uso dell’attrezzatura non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08.
- Il datore di lavoro deve fornire anche formazione su:
- Procedure aziendali
- Rischi specifici del contesto operativo
Nuove attrezzature con abilitazione obbligatoria:
- Macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 4h teorico + 4h pratica
- Caricatori per movimentazione materiali (CMM): 4h teorico + 4h pratica
- Carriponte / Gru a cavalletto:
- Comando in cabina: 4h teorico + 6h pratica
- Comando pensile/radiocomando: 4h teorico + 7h pratica
- Comando misto: 4h teorico + 7h pratica
I corsi devono essere conclusi entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi già svolti e conformi sono riconosciuti.
Aggiornamento:
- Ogni 5 anni
- Durata: minimo 4 ore, parte pratica
Un nuovo capitolo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Con la pubblicazione in Gazzetta avvenuta nei giorni scorsi, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 stipulato porta ufficialmente, in estrema sintesi, a una significativa evoluzione verso:
- Maggior qualità (verifica di efficacia, requisiti entità formative, docenti qualificati);
- Uniformità nazionale (contenuti, durate, modalità);
- Maggiore rigore sulla tracciabilità e sul controllo.
Queste innovazioni non stravolgono completamente le regole preesistenti, ma integrano e migliorano la sicurezza giuridica, l’efficacia formativa e il controllo sulle attività.
La sicurezza sul lavoro è un tema serio, che affrontiamo da oltre 12 anni come player del settore, con un servizio a 360 gradi che spazia dalla consulenza alla redazione del DVR, passando per la formazione obbligatoria e non. Contattaci oggi stesso, previeni ogni rischio con Human Factory:



